DETRAZIONI FISCALI CAPPOTTO TERMICO: I VANTAGGI FISCALI VIGENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
Detrazioni fiscali cappotto termico: il sistema di isolamento a cappotto è considerato la misura più efficace per conseguire l’efficienza energetica dell’involucro degli edifici, per questa ragione il Governo prevede misure di incentivazione volte a stimolarne l’utilizzo.
Per quanto riguarda le detrazioni fiscali cappotto termico, fino al 31 dicembre 2016 gli italiani potranno usufruire della detrazione fiscale per il cappotto termico del 65% per tutti i lavori di riqualificazione energetica. Le detrazioni fiscali cappotto termico, a partire da gennaio 2017, invece, verranno ridotte al 36% ed equiparate, quindi, ai lavori di ristrutturazione edilizia. Al di là delle incentivazioni, è importante sapere che non esiste un intervento più efficace di quello del cappotto termico per ridurre i consumi energetici dell’involucro di un edificio. Sebbene la normativa sulle detrazioni non faccia riferimento ai criteri di scelta del cappotto, oltre a quelli di prestazioni termiche, è importante sottolineare la scelta di cappotti termici certificati ETA, come garanzia della loro qualità e capacità dei componenti di dare le migliori prestazioni in combinazione tra loro. Per una verifica sulla bontà dei sistemi consigliati in un progetto di riqualificazione energetica, è inoltre possibile fare riferimento alle voci di capitolato cappotto termico o alla gamma completa di cappotti termici Ferri THERM, in grado di rispondere a ogni esigenza progettuale.
Diverse invece le detrazioni cappotto termico per quanto riguarda le parti comuni degli edifici condominiali e la riqualificazione energetica di tutte le unità immobiliari che compongono il condominio:
- Detrazione del 55% delle spese sostenute fino al 5 giugno 2013
- Detrazione del 65% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016
- Dal 1° gennaio 2017 l’agevolazione sarà invece sostituita con la detrazione fiscale (del 36%) prevista per le spese relative alle ristrutturazioni edilizie
La detrazione per l’applicazione del cappotto esterno spetta per le spese sostenute, e rimaste a carico del contribuente (quindi per le quali non sono stati percepiti altri incentivi, ad esempio del comune) per:
Gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che ottengono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nella tabella del decreto del ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008, modificato dal decreto 26 gennaio 2010, il valore massimo detraibile è pari a 100.000 euro.
Gli interventi su edifici esistenti riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, eseguiti su parti di edifici esistenti o unità immobiliari, godono di un valore massimo detraibile di 60.000 euro. Devono essere rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, della tabella del decreto del ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008, così come modificato dal decreto 26 gennaio 2010. Sono compresi anche i portoni d’ingresso, purché si tratti di serramenti che delimitano l’involucro riscaldato dell’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati e risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre.
Per l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici e industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, centri sportivi, case di ricovero e cura, istituti scolastici e universitari, il valore massimo detraibile è di 60.000 euro
Per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione e messa a punto del sistema di distribuzione, il massimo importo detraibile è di 30.000 euro.
Per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia, il massimo valore detraibile è di 30.000 euro
Per gli interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria, il massimo importo detraibile è di 30.000 euro.
Per maggiori informazioni relativamente alle detrazioni, collegarsi al sito dell’Agenzia delle Entrate
NZEB (NEAR ZERO ENERGY BUILDING): GLI EDIFICI A ENERGIA QUASI ZERO
Il concetto di edificio a energia quasi zero (NZEB) è stato introdotto dalla direttiva europea 31 del 2010, la EPBD, Energy performance of building directive, di revisione della direttiva 91 del 2002. All’articolo 9, la direttiva europea 31 stabilisce alcune importanti novità:
- Entro il 31 dicembre 2020 gli stati membri devono provvedere affinché tutti gli immobili di nuova costruzione siano a energia quasi zero
- A partire dal 31 dicembre 2018 gli edifici pubblici o occupati da enti pubblici devono essere NZEB
- La direttiva Impone che gli stati membri elaborino dei piani nazionali
- Entro il 2015 dovranno essere definiti dei target intermedi di miglioramento delle prestazioni energetiche dei nuovi edifici
- Gli stati membri dovranno specificare le caratteristiche degli edifici NZEB, definiti nella direttiva come “edificio ad altissima prestazione energetica, il cui fabbisogno energetico dovrebbe essere coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili, compresa l’energia da rinnovabili prodotta in loco o nelle vicinanze”
L’Italia ha recepito la direttiva 31 del 2010 in materia di prestazione energetica in edilizia con un decreto del governo, successivamente convertito in legge. Così viene adottata a livello nazionale la metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici, che tiene conto delle caratteristiche termiche, degli impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda. Vengono inoltre fissati i requisiti minimi di prestazione degli involucri, per conseguire livelli ottimali in funzione dei costi. I requisiti verranno rivisti ogni cinque anni e saranno validi sia per gli edifici di nuova realizzazione che in caso di ristrutturazione.